Codice rosso,via libera a legge su tutela vittime violenza

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Codice rosso,via libera a legge su tutela vittime violenza

Messaggioda lidia.pege » gio lug 18, 2019 7:54 am

Codice rosso, via libera a legge su tutela vittime di violenza domestica. Da revenge porn a matrimoni forzati: cosa prevede

Hanno votato a favore M5S, Lega, Fi, Fdi e Gruppo delle Autonomie. Pd e Leu astenuti: contestano gli effetti positivi annunciati, perché è una legge a costo zero e non stanzia risorse. Il testo prevede pene fino a 24 anni per violenza sessuale, rafforza il divieto di avvicinamento e prevede cure psicologiche per condannati per reati sessuali
di F. Q. | 17 Luglio 2019

“Obbligo di ascoltare una donna entro 3 giorni dalla denuncia, inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale, eliminazione delle attenuanti per il femminicidio, introduzione di nuovi reati come il ‘revenge porn’ e la deformazione permanente del volto: sono tutti passi avanti fondamentali per proteggere le donne e i loro figli. Oggi lo Stato dice ad alta voce: ‘le donne non si toccano!'”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in un post su Facebook esulta per Codice rosso, il ddl sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, che ha ricevuto il via libera definitivo del Senato e che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventa legge. Il testo, composto da 21 articoli e approvato alla Camera ad aprile, è passato con 197 sì e 47 astenuti. Hanno votato a favore M5S, Lega, Fi, Fdi e Gruppo delle Autonomie. Pd e Leu si sono astenuti: contestano gli effetti positivi annunciati dalla maggioranza, perché è una legge a costo zero e non stanzia risorse. “Abbiamo valutato con attenzione, non solo a livello politico ma anche a livello tecnico – ha obiettato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede – l’invarianza finanziaria prevista dal provvedimento e in questo caso abbiamo fatto tutte le valutazioni che erano necessarie“. Ecco i punti principali della legge.

Velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari – Gli articoli da 1 a 3 del ddl intervengono sul codice penale prevedendo, a fronte di notizie di reato sui delitti di violenza domestica e di genere che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato e nel caso scattano le indagini di polizia giudiziaria.

Più risorse per orfani del femminicidio – Sul fronte delle risorse, la legge recepisce il finanziamento di 7 milioni a partire dal 2020, già previsto nella Legge di Bilancio.

Maltrattamenti e atti persecutori – L’articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, elevando la pena minima a 3 anni, fino a una massima di sette; se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; con una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni. I caso di morte, la reclusione raddoppia da 12 a 24 anni. La fattispecie viene ulteriormente aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità.

Revenge porn, punito anche chi non condivide immagini – La lotta al revenge porn è un altro aspetto innovativo della legge, che punisce chi realizza e diffonde immagini o video privati, sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate per danneggiarle a scopo di vendetta o di rivalsa personale. Punito anche chi ‘condivide’ le immagini on line. Il reato viene punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5mila a 15mila euro e prevede una serie di aggravanti nel caso, a esempio, se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Divieto di avvicinamento rafforzato – Le norme in vigore che disciplinano il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vengono rafforzate e punite con la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque violi gli obblighi o i divieti previsti dall’autorità giudiziaria.

Punito il matrimonio forzato – Una delle innovazioni introdotte dal Codice Rosso è l’articolo che punisce, con la reclusione da uno a 5 anni, il delitto di costrizione o induzione al matrimonio che colpisce chi “con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o un’unione civile”, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona. La disposizione, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato sia punito anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia.

Pene aggravate in caso di matrimonio forzato di minori – Il nuovo articolo contiene le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato: la pena è aumentata se i fatti sono commessi ai danni di un minore di 18 anni è aumentata da 2 a 7 anni se viene colpito un minore sotto i 14. Si vogliono così contrastare, in attesa di una legge organica, il fenomeno delle spose-bambine e dei matrimoni precoci e forzati.

Ergastolo per omicidio aggravato – L’articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull’omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all’art. 577 c.p., per estendere il campo d’applicazione delle aggravanti consentendo l’applicazione dell’ergastolo anche in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza o di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva.

Da 8 a 14 anni di carcere – È la pena prevista per chi causa lesioni permanenti personali gravissime, come la deformazione o lo sfregio permanente del viso. La cronaca riporta ormai decine di casi di donne rimaste irreparabilmente offese per essere state colpite al volto dall’acido corrosivo lanciato da uomini che non si erano rassegnati all’interruzione del matrimonio o di una relazione sentimentale.

Violenza sessuale, fino a 24 anni di reclusione – L’articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale che, in caso di violenza su un minore di dieci anni, parte de un minimo di 12 fino a un massimo di 24 anni di reclusione.

Trattamento psicologico per condannati per reati sessuali – È prevista la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

Formazione specifica per polizia e carabinieri – La legge stabilisce l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria “in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere”.
Lidia Pege
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