"Opzione donna". Via libera dell’Inps alla proroga

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"Opzione donna". Via libera dell’Inps alla proroga

Messaggioda lidia.pege » mar feb 02, 2021 5:09 pm

"Opzione donna". Via libera dell’Inps alla proroga del pensionamento anticipato
Daniele Cirioli martedì 2 febbraio 2021 Avvenire
Ne hanno diritto le lavoratrici che possono far valere, al 31 dicembre 2020, almeno 35 anni di contributi e 58 anni d’età se dipendenti ovvero 59 anni se autonome


Via libera dell’Inps alla proroga del pensionamento anticipato con "opzione donna". Ne hanno diritto le lavoratrici che possono far valere, al 31 dicembre 2020, almeno 35 anni di contributi e 58 anni d’età se dipendenti ovvero 59 anni se autonome. Lo spiega il messaggio n. 217/2021 con cui l’Istituto di previdenza illustra la proroga della misura prevista nell’ultima legge di Bilancio (n. 178/2020). Il regime cosiddetto "opzione donna" è una misura introdotta dalla riforma pensioni Maroni (legge n. 243/2004) e consentiva, fino al 31 dicembre 2015, alle donne del regime misto di calcolo della pensione, di continuare a maturare l’ex pensione di anzianità qualora in possesso di almeno 35 anni di contributi e 57 anni d’età (se dipendenti; 58 anni se autonome). Una la condizione: optare per il calcolo della pensione, di “tutta” la pensione, con la regola contributiva. La facoltà interessava (e continua a interessare), quindi, solo le lavoratrici, pubbliche e private, occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 hanno maturato contributi inferiori a 18 anni, cosa che le fa rientrare nel regime “misto”. A queste lavoratrici, di principio, la pensione è calcolata in parte con la regola retributiva (anzianità fino al 31 dicembre 1995) e in parte con quella contributiva (anzianità dal 1° gennaio 1996); con opzione donna c’è questa chance: andare in pensione prima rinunciando alla quota di pensione “retributiva” perché si opta per riceverla interamente calcolata con il solo sistema “contributivo”.

Il decreto legge n. 4/2019 ha riabilitato la facoltà alle lavoratrici con requisiti al 31 dicembre 2018. La legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) l’ha prorogata al 31 dicembre 2020. Infine, la legge di Bilancio 2021 (n.178/2020) l’ha ulteriormente prorogata, alle lavoratrici donne con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020. In presenza dei requisiti, a prescindere poi dall’epoca di effettiva richiesta di liquidazione della pensione, le lavoratrici possono invocare l’opzione donna e mettersi in pensione. In caso di opzione, la lavoratrice riceve una pensione calcolata tutta con il sistema contributivo ed erogata non prima del decorso di una “finestra” pari a 12 mesi alle dipendenti e a 18 mesi alle lavoratrici autonome, che praticamente significa ottenere la pensione:

• dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti cui aggiungere altri 12 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici dipendenti del settore privato. La decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 13mo mese successivo a quello durante il quale si verifica la maturazione di entrambi i requisiti di età e contribuzione;

• dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi di finestra, per le dipendenti pubbliche (ex Inpdap);

• dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti cui aggiungere altri 18 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici autonome. La decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 19mo mese successivo a quello durante il quale si verifica la maturazione di entrambi i requisiti di età e contribuzione.

Il personale delle scuole può presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.
Lidia Pege
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