ecco le novità del Superbonus edilizio al 110%
Inviato: ven lug 10, 2020 3:24 pm
Sì alle seconde case, nuovi tetti di spesa e stop ai soli condizionatori: ecco le novità del Superbonus edilizio al 110%
Regole definite con l'approvazione del dl Rilancio. Per le altre detrazioni confermato lo sconto in fattura o la cessione del credito. Opzione valida solo per le spese del 2020 e 2021. Ora attesi i dettagli operativi delle Entrate
di ANTONELLA DONATI REPUBBLICA10 Luglio 2020
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Sì alle seconde case, nuovi tetti di spesa e stop ai soli condizionatori: ecco le novità del Superbonus edilizio al 110%
Superbonus al 110% per le prime e le seconde case, ma con tetti di spesa più bassi per gli interventi in condominio. Nessun ritocco per il consolidamento antisimico. Confermata la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito non solo per il superbonus ma anche per le ristrutturazioni e il bonus facciate.
Il testo del decreto Rilancio è ormai definitivo anche se per rendere operative le norme mancano ancora le istruzioni dell'Agenzia delle entrate. Ecco intanto i punti fermi delle nuove disposizioni.
Seconde case e tetti di spesa
Una delle novità della conversione in legge delle norme è legata alla possibilità di ottenere le detrazioni non solo per tutti gli immobili in condominio, ma anche per gli immobili singoli, comprese le villette a schiera, a prescindere se prima o seconda casa. In parallelo all'ingesso delle seconde case è pero stato introdotto un tetto di spesa per il superbonus, legato al numero di immobili presenti nell'edificio. Per la coibentazione, l'intervento "trainante" per ottenere la maxidetrazione, è previsto infatti un ammontare massimo di 50.000 per gli edifici singoli, 40.000 euro per quelli con un massimo di 8 immobili, e 30.000 euro per gli altri.
Sismabonus 110%, qual è l'ammontare massimo di spesa se si somma col risparmio energetico?
a cura di Antonella Donati
Nuova caldaia anche a condensazione ma stop ai soli condizionatori
Per quel che riguarda la sostituzione dell'impianto di riscaldamento è stata poi prevista la possibilità di utilizzare, nei singoli immobili, anche le caldaie a condensazione e quelle a biomassa, queste ultime solo nei comuni senza inquinamento. Chiarito inoltre che il superbonus non spetta per la semplice climatizzazione, ma solo se si sostituisce un impianto di riscaldamento.
Quanto vale il superbonus
Ulteriori chiarimenti sull'ammontare della detrazione. Questa è pari al 110% ma in caso di sconto in fattura non può superare l'importo dovuto alla ditta. In pratica, l'impresa che esegue lavori su un condominio per 300.000 euro può decidere di effettuare lo sconto del totale, e quindi i condomini non pagheranno nulla, oppure può accettare la cessione del credito. In questo caso potrà utilizzare in compensazione un importo pari a 330.000 euro, importo da cedere anche alle banche.
Allo stesso modo chi effettua lavori per 30.000 euro pagando la ditta, ha diritto ad una detrazione di 33.000 euro da utilizzare in compensazione o da cedere ad altri soggetti, banche comprese. Non è invece possibile trasformare il superbonus in credito per pagare le proprie imposte. In ogni caso chi intende utilizzare il superbonus deve richiedere il visto di conformità al commercialista o al Caf.
Sconto o cessione per le altre detrazioni
Con il passaggio parlamentare del decreto arriva la conferma della possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per gli interventi edilizi con aliquota ordinaria. L'agevolazione riguarda però solo le spese effettuate nel 2020 e 2021, mentre è stato tolto ogni riferimento alle rate già in corso.
Per chi vorrà cedere il credito in questi casi non è richiesto il visto di conformità. Ovviamente anche in questo caso non c'è alcun obbligo per i fornitori di praticare lo sconto o accettare il credito, né sono obbligate a farlo le banche. Per le disposizioni applicative, comunque, occorre attendere l'Agenzia delle entrate.
Regole definite con l'approvazione del dl Rilancio. Per le altre detrazioni confermato lo sconto in fattura o la cessione del credito. Opzione valida solo per le spese del 2020 e 2021. Ora attesi i dettagli operativi delle Entrate
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Sì alle seconde case, nuovi tetti di spesa e stop ai soli condizionatori: ecco le novità del Superbonus edilizio al 110%
Superbonus al 110% per le prime e le seconde case, ma con tetti di spesa più bassi per gli interventi in condominio. Nessun ritocco per il consolidamento antisimico. Confermata la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito non solo per il superbonus ma anche per le ristrutturazioni e il bonus facciate.
Il testo del decreto Rilancio è ormai definitivo anche se per rendere operative le norme mancano ancora le istruzioni dell'Agenzia delle entrate. Ecco intanto i punti fermi delle nuove disposizioni.
Seconde case e tetti di spesa
Una delle novità della conversione in legge delle norme è legata alla possibilità di ottenere le detrazioni non solo per tutti gli immobili in condominio, ma anche per gli immobili singoli, comprese le villette a schiera, a prescindere se prima o seconda casa. In parallelo all'ingesso delle seconde case è pero stato introdotto un tetto di spesa per il superbonus, legato al numero di immobili presenti nell'edificio. Per la coibentazione, l'intervento "trainante" per ottenere la maxidetrazione, è previsto infatti un ammontare massimo di 50.000 per gli edifici singoli, 40.000 euro per quelli con un massimo di 8 immobili, e 30.000 euro per gli altri.
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Per quel che riguarda la sostituzione dell'impianto di riscaldamento è stata poi prevista la possibilità di utilizzare, nei singoli immobili, anche le caldaie a condensazione e quelle a biomassa, queste ultime solo nei comuni senza inquinamento. Chiarito inoltre che il superbonus non spetta per la semplice climatizzazione, ma solo se si sostituisce un impianto di riscaldamento.
Quanto vale il superbonus
Ulteriori chiarimenti sull'ammontare della detrazione. Questa è pari al 110% ma in caso di sconto in fattura non può superare l'importo dovuto alla ditta. In pratica, l'impresa che esegue lavori su un condominio per 300.000 euro può decidere di effettuare lo sconto del totale, e quindi i condomini non pagheranno nulla, oppure può accettare la cessione del credito. In questo caso potrà utilizzare in compensazione un importo pari a 330.000 euro, importo da cedere anche alle banche.
Allo stesso modo chi effettua lavori per 30.000 euro pagando la ditta, ha diritto ad una detrazione di 33.000 euro da utilizzare in compensazione o da cedere ad altri soggetti, banche comprese. Non è invece possibile trasformare il superbonus in credito per pagare le proprie imposte. In ogni caso chi intende utilizzare il superbonus deve richiedere il visto di conformità al commercialista o al Caf.
Sconto o cessione per le altre detrazioni
Con il passaggio parlamentare del decreto arriva la conferma della possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per gli interventi edilizi con aliquota ordinaria. L'agevolazione riguarda però solo le spese effettuate nel 2020 e 2021, mentre è stato tolto ogni riferimento alle rate già in corso.
Per chi vorrà cedere il credito in questi casi non è richiesto il visto di conformità. Ovviamente anche in questo caso non c'è alcun obbligo per i fornitori di praticare lo sconto o accettare il credito, né sono obbligate a farlo le banche. Per le disposizioni applicative, comunque, occorre attendere l'Agenzia delle entrate.